MADE IN ITALY: QUANDO C'E' DI MEZZO L'INGANNO
Dalle norme comunitarie al recente decreto 135/09: definire senza ambiguità l'origine dei prodotti è un compito delicato per molte aziende

Basta un logo su una maglietta per poter scrivere sull'etichetta “made in Italy”? Quando un prodotto può dirsi al cento per cento italiano e quando, invece, un marchio può ingannare l'acquirente? La disciplina sull'origine delle merci lascia spazio a diverse interpretazioni. È un argomento all'ordine del giorno per molte aziende, in particolare nel settore dell'abbigliamento, calzature e pelletteria. È in gioco la qualità e affidabilità dei nostri marchi sui mercati esteri. Tra norme comunitarie e il decreto legge 135/09 (convertito in legge lo scorso novembre), è facile perdere la bussola nel determinare l'origine di un prodotto. Di questi problemi si è discusso in un recente convegno alla Camera di commercio di Milano.
L'origine delle merci è il cardine di tutte le misure doganali: divieti, contingenti, antidumping, etichettatura. Per questo motivo è così controversa. A parte il caso di un bene interamente ottenuto in un certo paese (per esempio il marmo di una cava in Toscana), per tutte le altre merci occorre valutare se hanno subito una “sostanziale trasformazione”. Per la Corte di Giustizia europea significa che un prodotto acquisisce delle proprietà nuove. Nel campo della moda, un abito deve essere completamente confezionato in Italia per fregiarsi del relativo “made in”, fatta salva l'importazione del tessuto. La trasformazione, quindi, non ha niente a che vedere con valori estetici o di marketing (la commerciabilità di un bene).
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